
DALLO STATUTO ALLA COSTITUZIONE
Inizio oggi con queste note un percorso di ricordi e analisi che ci porterà al 17 marzo, data storica che dovrebbe inorgoglire tutti gli italiani, in particolar modo chi dal nostro Paese vive lontano. Un appuntamento settimanale che per quattro settimane ci porterà a questo importante anniversario:
i 150 anni di Unità Nazionale.
E cominciamo il nostro percorso con alcune considerazioni intorno a due documenti che hanno segnato la storia di questo secolo e mezzo.
Le cosiddette Carte fondamentali che hanno regolato attraverso i principi in esse enunciati la vita degli italiani da quando, appunto il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele fu proclamato primo Re d’Italia.
Le carte costituzionali nell’ottocento si chiamavano Statuti e furono “concesse” dai sovrani dei vari stati italiani, quasi tutti nel 1848, un anno di grandi rivoluzioni e speranze di rivoluzioni che un po’ in tutto lo stivale sono spuntate come i funghi dopo un temporale d’autunno. Lo statuto che a noi interessa di più fu, senza dubbio, quello concesso il 4 marzo del ’48 dal re di Sardegna Carlo Alberto e che sarebbe diventato dopo l’Unità la legge fondamentale del regno d’Italia.
Questa costituzione rimase in vigore, con diverse modificazioni fino al 1948, quando la neonata Repubblica Italiana si doto’ di una vera e propria costituzione.
Si perché lo Statuto in realtà, per il suo carattere giuridico, non poteva certo definirsi una costituzione “rigida” e cioè modificabile solo con complesse procedure, come ben si è visto anche in tempi recenti. Il suo carattere di costituzione “modificabile” infatti permise l’instaurazione dello stato fascista senza giuridicamente compromettere formalmente lo statuto.
Lo Statuto Albertino è quello che si definisce una carta ottriata (dal francese octroyée) cioè “concessa” dal sovrano a differenza della costituzione repubblicana che è la conclusione di un processo costituente attraverso una assemblea elettiva.
Ma lo statuto ha rivestito comunque una grande importanza storica per due fondamentali ragioni: innanzitutto perché il Re di Sardegna fu l’unico tra i sovrani italiani a non revocarlo dopo il ’48, ma soprattutto perché, come carta fondamentale regolo’ la vita politica del primo periodo dell’Unità.
In esso vi sono enunciati i principi fondamentali che fecero del Regno di Sardegna prima e del regno d’Italia poi uno stato moderno. I limiti al potere del re, che comunque ne conservava tanti, come quello di nominare il governo o quello di dichiarare la guerra. E quest’ultimo il Re lo esercito’ in modo esplicito quando senza alcun voto parlamentare (e il parlamento aveva una maggioranza neutralista) decise l’entrata in guerra nel 1915.
Ma si stabiliva anche la indipendenza della magistratura ed i poteri delle due assemblee legislative, la Camera eletta dal popolo ( con i limiti ben noti, non era previsto il suffragio universale) e un senato che lui stesso nominava.
La Costituzione repubblicana, che come detto fu votata dell’assemblea costituente ed entro’ in vigore il 1 gennaio 1948, è il frutto di una sintesi tra i movimenti politici e di pensiero che ne erano rappresentati: quello cattolico, quello socialista e comunista e quello liberale.
Ma la sintesi si puo’ dire fu ben riuscita.
La costituzione italiana disciplina in modo estremamente preciso i limiti ed i controlli tra i poteri dello Stato assegnando ai vari organi delle competenze specifiche di controllo anche sugli altri. Si voleva evitare che la costituzione potesse essere “manipolata” come fece Mussolini con lo statuto.
La carta prevede naturalmente anche dei principi fondamentali che riprendono in massima parte la carta dei diritti dell’uomo. Ed in cio’ un’altra differenza con lo statuto che si limitava ad enunciare i principi per il funzionamento dello Stato e dei suoi organi.
Oggi si parla da più parti della necessità di rivedere la Costituzione repubblicana, che ha ormai più di sessant’anni. Vi sono certamente alcune parti che possono, o anzi dovrebbero essere adeguate ai tempi (in parte lo si è già fatto attraverso una devolution di competenze a regioni ed enti locali) mi riferisco al bicameralismo perfetto (per cui le due camere sono una sorta di doppione) mi riferisco anche alla soppressione di enti locali inutili come le province, e cosi via.
Per la gran parte delle norme in essa contenute, pero’, la nostra costituzione attraverso l’attento bilanciamento dei poteri, ha permesso al Paese una vita democratica e una sostanziale civile convivenza che possiamo ascrivere sicuramente tra i suoi meriti.
Aurelio Ferraguti
Numero di letture :1404