L’enorme flusso di cittadini nordafricani verso l’Italia, quale porta d’Europa, ha creato, in questi giorni una vera e propria querelle dapprima tra il governo italiano e quello francese e successivamente con gli altri Paesi europei.
Cerchiamo di capire l’oggetto di questa controversia.
Il governo italiano, per fare fronte all’enorme pressione che oltre 20 mila persone giunte sulle nostre coste dal nord Africa e che ha cagionato non pochi problemi per la sua gestione, ha deciso con un atto proprio di concedere un permesso temporaneo di soggiorno a tutti coloro che sono arrivati, fatto salvo la riconsegna ai Paesi d’origine di coloro che risultassero aver precedenti penali o fossero fuggiti dalle prigioni.
Le ragioni ed il fondamento di questo permesso, che peraltro ho auspicato in un mio precedente intervento sull’argomento, è uno strumento contingente il cui scopo principale è di mettere di fronte al problema di questa ondata migratoria e alla sua gestione tutti gli Stati membri dell’Europa.
Europa che, sia detto per inciso, mai come in questo caso si è dimostrata una istituzione inefficiente bloccata dagli egoismi nazionali. Il permesso di soggiorno temporaneo infatti secondo gli accordi di Schengen sulla libera circolazione nell’area, consentirebbero, a certe condizioni tale libera circolazione anche agli stranieri muniti di permesso di soggiorno temporaneo.
La questione che ha dato origine alla disputa tra Italia e Francia è proprio la interpretazione della norma che prevede il permesso temporaneo in particolare dell’art.5 della convenzione attuativa dell’accordo di Schengen.

Ecco quello che stabilisce l’art.5
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2. L’ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali. In tale caso, l’ammissione sarà limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti contraenti.
Tali regole non ostano all’applicazione delle disposizioni particolari relative al diritto di asilo né a quelle dell’articolo 18.
3. E’ ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell’elenco nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere esterne egli si presenta.
Mi soffermo solo sui requisiti sostanziali:
a) essere in possesso di un documento di identità valido
b)essere in possesso di mezzi di sostentamento ovvero di essere in grado di procurarseli legalmente
c)non essere segnalato come persona indesiderata o pericolosa per l’ordine pubblico.
Se lo straniero risponde a questi requisiti nessun Paese dell’area Schengen puo’ rifiutare il transito ed il soggiorno.
Il problema pero’ sta proprio in questi requisiti.
Formalmente sia chiaro.

Infatti molti “migrantes” arrivati soprattutto dalla Tunisia sono privi di documenti validi per l’espatrio in particolare dei visti, e in molti casi risulta difficile fornire prove sui mezzi di sostentamento o sulla possibilità di procurarseli legalmente.
Ed ecco quindi che Paesi come la Francia o la Germania, nei quali ,per loro ammissione, gli stranieri vorrebbero andare, applicando “alla lettera” la norma intendono respingere alla frontiera i “migrantes” forniti del permesso rilasciato dall’Italia.
E’ fin troppo evidente che da questa situazione si puo’ uscire solo attraverso un accordo politico che pero’ sembra di difficile attuazione per una Unione Europea che in tema di immigrazione non ha mai avuto, ne vuole avere una politica comune, lasciando ai singoli Stati membri la gestione delle relative problematiche, anche di fronte a fenomeni “epocali” come quello che si è verificato dopo le rivoluzioni e la guerra in nord Africa.
Certo che è paradossale come il governo francese del Presidente Sarkozy sia stato sollecito ad un intervento militare in Libia “per difendere le popolazioni civili, per ragioni umanitarie” e poi le stesse ragioni umanitarie non valgano nulla nei confronti dei profughi e dei “migrantes” che fuggono da quei paesi per sfuggire alla guerra, alle repressioni o semplicemente per cercare una vita umanamente migliore.
Certo, si puo’ obbiettare che l’Europa, già alle prese con problemi di crisi e di disoccupazione, non puo’ farsi carico di ricevere cosi tanti stranieri. Obbiezione corretta, ed allora pero’ la stessa Europa in particolare i Paesi che si affacciano sul mediterraneo dovrebbero farsi carico di uno sviluppo diverso dal passato delle relazioni economiche con quei Paesi. Solo attraverso una politica di cooperazione e di investimenti nelle nuove economie del nord Africa si potranno creare le condizioni affinché non si verifichino più esodi biblici, ma si realizzino occasioni di vita migliore proprio per quelle popolazioni.
Ma questo richiede uno sforzo politico comune europeo. Sempre che l’Europa diventi un soggetto politico e non l’insieme degli egoismi nazionali.
Aurelio Ferraguti
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